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Gestione del Whistleblowing aziendale
Aiuto
WHISTLE BOX

Il sistema permette alla persona segnalante di effettuare segnalazioni/denunce di commissione di reati o presunzioni di reati o di prevaricazioni e disattenzioni del rispetto delle normative vigenti.

Le segnalazioni vengono ”guidate” tramite Wizard “step by step” sino alla conclusione della segnalazione con riepilogo finale della medesima.

Il sistema costituisce il “canale di segnalazione interno” come da normativa.

Consulta la sezione “come fare per” per trovare risposta a tutti i tuoi dubbi o perplessità o richiedi il nostro supporto.

COME FARE PER

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FAQ

Qual è la disciplina normativa che regolamenta il Whistleblowing?

La disciplina normativa è costituita dal D.lgs. n. 24/2023. attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019.

Entro quando devo essere ottemperante?

Entro il 15 luglio 2023, ma con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Qual è il ruolo del Whistleblowing?

Il Whistleblowing è:

  • strumento di prevenzione degli illeciti, e
  • manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione)

Qual è lo scopo del Whistleblowing?

La direttiva n. 1937/2019 prevede una tutela per il whistleblower (segnalante) senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Qual è lo scopo del Decreto 24?

Il D.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Chi deve istituire i canali interni di segnalazione?

I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono tenuti a garantire le tutele e a istituire i canali interni di segnalazione

Chi deve ottemperare al Decreto 24 oltre che ai soggetti pubblici?

I soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell’ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
  • rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ANCHE se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Chi e’ il whistleblower ?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (disposto dell’art. 1 e dell’art. 2 del d.lgs. 24/2023).

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare?

  1. quando il rapporto giuridico è in corso
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si puo’ segnalare?

  1. Violazioni di disposizioni normative nazionali:
    Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
  2. Violazioni di disposizioni normative europee:
    • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

È possibile effettuare una segnalazione in forma anonima?

Sì. La piattaforma consente di presentare la segnalazione senza indicare la propria identità. Il D.lgs. 24/2023 non disciplina espressamente le segnalazioni anonime; in conformità alle Linee Guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023), esse vengono prese in considerazione e trattate attraverso il presente canale ove risultino adeguatamente circostanziate, ossia quando descrivono i fatti con un grado di dettaglio sufficiente a consentirne la verifica (ad esempio: condotte osservate, luoghi, periodo o date, soggetti coinvolti, eventuali documenti). Le segnalazioni anonime generiche, non suscettibili di riscontro, non potranno essere istruite, ma saranno comunque registrate e conservate.

Come viene gestita una segnalazione anonima?

La segnalazione anonima è gestita con le stesse modalità e negli stessi termini delle segnalazioni ordinarie: il Gestore rilascia l’avviso di ricevimento entro sette giorni e fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento (art. 5 del D.lgs. 24/2023). Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite la piattaforma, mediante il codice identificativo rilasciato al momento dell’invio. È quindi essenziale conservare con cura il codice identificativo della segnalazione: esso costituisce l’unico strumento per dialogare con il Gestore, ricevere richieste di integrazione, fornire ulteriori elementi e conoscere l’esito della segnalazione, senza rivelare la propria identità.

Il segnalante anonimo è tutelato contro le ritorsioni?

Sì. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.lgs. 24/2023, le tutele previste dal decreto – incluso il divieto di ritorsione di cui all’art. 17 – si applicano anche alla persona che ha segnalato in forma anonima, qualora sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni. A tal fine, tutte le segnalazioni anonime sono registrate e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 24/2023, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell’esito finale, in modo da poter ricollegare eventuali condotte ritorsive alla segnalazione effettuata.

Come viene protetta la riservatezza in caso di segnalazione anonima?

Anche in assenza dell’identità del segnalante, il Gestore adotta ogni cautela per prevenirne l’identificazione indiretta: in particolare, le informazioni che, per il loro grado di dettaglio, potrebbero consentire di risalire per esclusione alla persona del segnalante circolano esclusivamente tra i soggetti la cui conoscenza è strettamente necessaria alla gestione della segnalazione, e le comunicazioni ad altre funzioni aziendali sono rese in forma sintetica. È in ogni caso garantita la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 24/2023.

Cosa è consigliabile indicare in una segnalazione anonima?

  • una descrizione precisa dei fatti e delle condotte osservate;
  • il luogo e il periodo (o le date e gli orari) in cui i fatti sono avvenuti;
  • l’indicazione delle persone coinvolte o comunque informate dei fatti;
  • ogni documento o elemento utile alla verifica di quanto segnalato.

Quanto più la segnalazione è circostanziata, tanto più il Gestore sarà in grado di svolgere accertamenti efficaci. Si ricorda che, in caso di segnalazione anonima, eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse dal Gestore soltanto tramite la piattaforma: per riceverle e riscontrarle è necessario accedere periodicamente alla segnalazione mediante il proprio codice identificativo.